La cointestazione di un libretto di deposito o di un conto corrente fa presumere la contitolarità delle somme che ne costituiscono il saldo. E’ legittimo il rifiuto della banca di versare a uno dei cointestatari l’intero importo esistente alla data del decesso di un altro contitolare, se il richiedente non dimostra che tutte le somme erano sue anche quand’era in vita il de cuius. Lo afferma il Tribunale di Palermo in un’ordinanza diffusa da Il Sole 24 Ore.
La vicenda riguarda il cointestatario di un libretto nominativo presso Poste italiane che aveva chiesto la consegna dell’intero importo depositato. La società, però, ha versato solo metà della somma, sostenendo di dover trattenere il 50% in quanto l’altro cointestatario era deceduto, a tutela di eventuali eredi. L’uomo ha fatto ricorso ma i giudici gli hanno dato torto condannandolo anche a pagare le spese giudiziali. (ANSA)


