Ztl a Palermo, il Tar da ragione a Orlando. I giudici hanno respinto, dichiarandolo inammissibile, un secondo ricorso presentato da commercianti e cittadini contro il provvedimento di limitazione del traffico deciso dall’Amministrazione comunale. Inoltre, hanno condannato le parti ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio, che hanno liquidato in 4 mila euro a favore del Comune e dell’Amat, per complessivi 8 mila euro, oltre spese forfettarie.
Il Tar ha osservato che, “rispetto ai provvedimenti impugnati (i quali sono volti a regolamentare non l’esercizio dell’attività di impresa in quanto tale, bensi’ le condizioni e le modalità del traffico veicolare all’interno del tessuto urbano mediante la previsione di zone a traffico limitato), la posizione degli esercenti attività commerciali non si presenta in termini dissimili rispetto a quella degli altri cittadini residenti nel territorio comunale: ed invero, se da un lato non vi è prova né delle perdite denunciate né della loro riconducibilità eziologica alle misure limitative della circolazione adottate dal Comune quali elementi atti ad evidenziare un reale interesse ad agire degli esercenti in quanto tali, dall’altro lato l’interesse dei commercianti e degli imprenditori a incrementare il proprio profitto o a circoscrivere le perdite dell’attività corrisponde con ogni evidenza ad una aspettativa di mero fatto che, quand’anche fosse effettivamente vanificata, in modo comunque indiretto e in via riflessa, dalle decisioni sul traffico veicolare intraprese dall’autorità comunale, non varrebbe a qualificare giuridicamente – proprio perché attiene a un interesse di fatto – la posizione dei ricorrenti sotto il profilo della legittimazione attiva”.
“Pertanto – sottolineano i giudici -, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva”.