Palermo calcio: respinto il reclamo, al Frosinone 2 gare a porte chiuse e 25 mila euro di multa

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Ricorso respinto: niente serie A, il Palermo resta tra i cadetti. Il Giudice sportivo della serie B, Emilio Battaglia, a seguito della finale di ritorno dei play-off di serie B disputata sabato sera, ha respinto il reclamo del Palermo che chiedeva di “sanzionare il Frosinone con la perdita della gara disputata in data 16 giugno 2018 con il punteggio di 0-3 in favore della U.S. Città di Palermo; non omologare, comunque, il risultato della partita del 16 giugno 2018; in linea subordinata, previa squalifica del campo di giuoco del Frosinone Calcio S.r.l., non omologare e/o annullare il risultato della gara del 16 giugno 2018 ed ordinare la ripetizione della stessa”.

Il Giudice ha, inoltre, sanzionato il Frosinone con l’ammenda di euro 25 mila e con l’obbligo di disputare due gare con lo stadio “Benito Stirpe” senza spettatori e a porte chiuse.

Il Giudice sportivo non ha ammesso la richiesta di acquisizione di immagini televisive come richiesto dal Palermo giacché “non sono rappresentati fatti che non siano stati visti dall’arbitro” e inoltre “dalla documentazione acquisita (redatta dal Direttore di gara, dai suoi Assistenti, dal Quarto Ufficiale, dall’Arbitro Addizionale e dai collaboratori della Procura
Federale), non può revocarsi in dubbio la slealtà, antisportività e scorrettezza della condotta – consistita nel reiterato lancio di palloni in campo verso la fine del secondo tempo della partita – posta in essere sia dai raccattapalle, sia da un tesserato e sia dai sostenitori del Frosinone, che è stata, comunque, censurata e sanzionata da questo Giudice con separato provvedimento”.

“Con riferimento al deliberato lancio di palloni in campo durante le azioni di giuoco dei calciatori della U.S. Città di Palermo – scrive il giudice Emilio Battaglia – da parte di tesserati del Frosinone, fermo restando la censurabilità della condotta dei raccattapalle, del tesserato e dei sostenitori del Frosinone per come sopra rilevato, nel contempo, detta condotta non può essere sanzionata così come richiesto dalla Società reclamante dal momento che manca la benché minima connessione causa ed effetto tra le condotte denunciate e l’asserito irregolare svolgimento della gara, trattandosi di fatti che, sia pure avvenuti in un contesto di un’azione di attacco del Palermo, non è possibile ricondurre ad una chiara possibilità di segnatura, tant’è che nell’un caso il Direttore di gara ha ripreso il giuoco in una zona di campo distante dall’area di rigore del Frosinone e nell’altro caso addirittura non interrompeva il giuoco poiché il pallone giungeva in una zona centrale del campo senza creare interferenza con l’azione di gioco in corso, per come emerge dal supplemento richiesto all’Arbitro da questo Giudice e inviato via e-mail in data odierna alle ore 15.39.

“In occasione del primo lancio di tre palloni all’interno del terreno di gioco, non appena ho ricevuto via auricolare la segnalazione dei miei assistenti- scrive l’arbitro La Penna -, ho provveduto ad interrompere l’azione con il pallone in possesso del Palermo in prossimità della linea laterale occupata dall’assistente arbitrale n. 2 a circa 20 metri dal centrocampo. Riprendevo pertanto il gioco da tale punto. In merito al successivo lancio di un altro pallone dal settore occupato dai tifosi del Frosinone, preciso che non ho provveduto ad interrompere il gioco in quanto lo stesso giungeva in una zona centrale del campo senza creare interferenza con lo sviluppo dell’azione di attacco del Palermo che si concludeva con la fuoriuscita del pallone dalla linea di porta avversaria”.

“Con riferimento all’invasione di campo da parte dei tifosi della squadra ospitante e alla mancata conclusione della gara – scrive il giudice Battaglia – dall’esame della documentazione acquisita emerge che l’invasione dei tifosi è avvenuta a gara conclusa, per come attestato e refertato dallo stesso direttore di gara, il quale, nel proprio supplemento di rapporto, ha evidenziato che: “Al termine della gara dopo il triplice fischio io e i componenti della mia sistina venivamo costretti a raggiungere di corsa gli spogliatoi in quanto si riversavano all’interno del terreno di gioco centinaia di tifosi locali, i quali erano intenti a festeggiare”.

“Con riferimento ad altri episodi arbitrali che avrebbero gravemente compromesso il risultato finale della partita, si tratta di fatti valutati dal Direttore di gara poiché investono decisioni di natura tecnica (o disciplinare) adottate in campo dall’Arbitro e/o devoluti all’esclusiva discrezionalità tecnica di questi e, come tali, rientranti nell’alveo della sua esclusiva competenza, rispetto ai quali questo organo di Giustizia Sportiva non può giudicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 3, del C.G.S.; rilevato che alcuna rilevanza può ascriversi al precedente giurisprudenziale richiamato dalla Soc. Palermo, sia perché afferente a differenti condotte dei raccattapalle (nel caso concreto il comportamento antisportivo dei raccattapalle era durato per quasi tutto il secondo tempo della partita ed era consistito oltre che nel lancio di palloni in campo, anche in continue perdite di tempo), sia perché successivamente riformato con provvedimento del 18 dicembre 2015 (C.U. n.116/CSA) della Corte Sportiva d’Appello; considerato, pertanto, che i fatti accaduti nel corso della gara non configurano violazioni tali da determinare la perdita della gara per 0-3, la non omologazione e/o l’annullamento del risultato e/o la ripetizione della gara, per questo motivo rigetta il reclamo della Soc. Palermo. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo”.