Nicola De Felice: “La nave Alan Kurdi è tedesca e il porto sicuro è in Germania”

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nicola de felice

L’ammiraglio di divisione in ausiliaria Nicola De Felice, già comandante di Marisicilia, commenta la vicenda dei 64 migranti a bordo della nave “Alan Kurdi” della Ong tedesca Sea Eye. 

Il caso della nave “Alan Kurdi” della Ong tedesca Sea Eye richiama ancora una volta in discussione il Trattato di Dublino. Esso determina la Stato membro dell’Unione europea competente ad avviare la protezione internazionale,  ad esaminare le eventuali domande di asilo o a riconoscere lo status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra (art. 51).

Il discendente regolamento prevede il trasferimento del richiedente asilo in tale Stato membro. Lo Stato membro competente all’esame della domanda d’asilo è lo Stato in cui il migrante commette il suo primo passaggio (illegale) nell’Unione Europea (art. 13). Ora il passaggio illegale dei 64 migranti in questione – oggetto ed obiettivo dei lucrosi affari dei mercanti di esseri umani –  è avvenuto sulla nave “Alan Kurdi” della Ong Sea Eye, territorio tedesco. Lo Stato di bandiera di quella nave è infatti la Germania che, con la concessione della sua bandiera nazionale e con la registrazione sui propri registri navali e doganali, ha attribuito la nazionalità germanica alla nave.

La nazionalità della “Alan Kurdi” comporta la soggezione della stessa e dell’equipaggio alla sovranità di Berlino.  Affinché uno Stato possa legittimamente concedere la sua bandiera deve esistere un legame sostanziale tre la nave e l’ordinamento giuridico nazionale. Il legame sostanziale (il cosiddetto genuine link) tra la Germania e la nave della Sea Eye esiste come da normativa internazionale ai sensi della Convenzione di Ginevra (II, 5, 1) e della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS, 91, 1).

La nave batte bandiera tedesca, con armatore tedesco e comandante di Amburgo: il governo nazionale, quindi, ha il pieno diritto di  contattare l’ambasciata ovvero il consolato generale tedesco a Roma e imporre il rispetto del Trattato di Dublino, articolo 13. Può quindi intimare di trasferire senza ulteriori indugi i migranti irregolari in Germania e assicurare ai migranti l’assistenza necessaria e l’avvio delle pratiche per la protezione internazionale.

La “Alan Kurdi”, dal canto suo, può ringraziare la propria stella per il fatto che la Guardia Costiera libica non abbia proceduto all’inseguimento e cattura della nave e del suo equipaggio come legittimamente riconosciuto dalla Comunità internazionale ai sensi dell’articolo 111 della citata UNCLOS.

Nicola De Felice – ammiraglio di divisione (aus)